[1]Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui e' formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

[2]Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art37 · fonte del testo