Art. 37
[1]Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui e' formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.
[2]Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
