Art. 38
[1]Se il contratto e' concluso con l'intervento di un mediatore inscritto, questi firma o consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del Codice di commercio.
[2]Se i mediatori sono piu', ciascuno di essi, firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.
[3]Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.
[4]Pei contratti fra mediatori inscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.
[5]Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservato da ciascun mediatore, q norma del successivo articolo 48.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
