[1]La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

[2]La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

[3]Le lettere, i telegrammi ed ogni altro iscritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art42 · fonte del testo