Art. 45
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[1]Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, puo' farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto e' disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.
[2]Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1925
