Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori, sono reputate atti di commercio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
