Art. 52
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[1]I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali siano demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.
[2]Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.
[3]Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da L. 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
