Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 151/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), già dichiarata non fondata con sent. n. 61 del 22 aprile 1970, e proposta nuovamente, in riferimento allo stesso art. 24 Cost., in difetto di motivi che inducano a diversa decisione deve essere dichiarata manifestamente infondata con ordinanza pronunziata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative.

    Art. 24 cost. · Art. 51 Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 61/1970

    Questione infondata
    28 aprile 1970

    Non sono in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, gli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (concernente le tasse sui contratti di borsa), i quali stabiliscono che non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute. Tali articoli non attengono alla ipotesi di contestazione della legittimità del tributo (con solve et repete), ne' risulta che l'adempimento del tributo stesso possa rendere l'esercizio dell'azione eccessivamente oneroso, sia dal punto di vista economico, sia con riferimento alle modalità della prova, che di detto adempimento è richiesta a carico di chi abbia interesse a proporre o a perseguire il giudizio.

    Art. 24 cost. · Art. 51 Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Non e' ammessa alcuna dilazione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, ne' veruna liquidazione puo' eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art51 · fonte del testo