Art. 53
[1]Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.
[2]Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
