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[1]I funzionari giudiziari e le autorita' di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di L. 10, oltre la responsabilita' solidale, coi mediatori inscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

[2]In questi casi i funzionari e le autorita' di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art60 · fonte del testo