Art. 63
[1]Gli agenti di cambio inscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorche' non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno pero' aumentare la cauzione gia' prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio, deve essere aumentata fino a raggiungere almeno la meta' dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente meta' dovra' essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.
[2]Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi in Societa' in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.
[3]Alla Societa' di agenti di cambio non e' permessa l'assunzione di rappresentanti.
[4]La cauzione potra' essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovra' essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna borsa.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
