Art. 21
[1]La professione del mediatore e' libera.
[2]Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.
[3]Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno e' inscritto.
[4]I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
