[1]La professione del mediatore e' libera.

[2]Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

[3]Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno e' inscritto.

[4]I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art21 · fonte del testo