[1]Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

[2]La durata della frequenza del recinto dovra' risultare da un attestato del Sindacato di borsa.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art65 · fonte del testo