[1]Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

[2]Non possono pero' entrare in borsa:

[3]1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

[4]2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

[5]3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

[6]A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art8 · fonte del testo