Le dimensioni ed indicazioni delle targhe degli automobili di proprieta' dei cittadini sanmarinesi e delle persone residenti a San Marino, di cui all'articolo precedente, saranno stabilite di concerto fra il Governo italiano e quello della Repubblica, anche in relazione agli accordi che al riguardo intervenissero fra gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli automobili.

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~art5 · fonte del testo