Le dimensioni ed indicazioni delle targhe degli automobili di proprieta' dei cittadini sanmarinesi e delle persone residenti a San Marino, di cui all'articolo precedente, saranno stabilite di concerto fra il Governo italiano e quello della Repubblica, anche in relazione agli accordi che al riguardo intervenissero fra gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli automobili.
Testo vigente dal 24 ottobre 1918
