Per effetto di questo accordo s'intendono regolate, liquidate e definite tutte le divergenze sorte tra lo Stato e la Societa' di Navigazione generale italiana, riguardo all'esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta e alla liquidazione dei consuntivi finanziari 1896-97, 1897-98 e del quadrimestre dal 1° luglio fino al 25 ottobre 1898, rimanendo cosi' tacitata qualsiasi ragione di debito e credito tra lo Stato e la Societa' in dipendenza del menzionato esercizio e dei consuntivi suindicati.
Testo vigente dal 21 marzo 1904
