Il R. Governo, ritenuto che il valore di detto appezzamento di terreno puo' corrispondere ad un'equa transazione delle questioni insorte in occasione delle liquidazioni fatte, accetta tale cessione di proprieta', nell'intesa, perche' cosi' espressamente fra le parti convenuto, che a partire dal giorno 25 ottobre 1898 in cui ha avuto luogo la consegna della ferrovia Tunisi-Goletta alla Societa' Bône-Guelma, lo Stato non avra' altro onere che il pagamento alla Comunita' Greca dello enzel di fr. 800 (ottocento) annui, gravante complessivamente entrambi i terreni indicati nel precedente articolo.
Testo vigente dal 21 marzo 1904
