Le spese per l'immatricolazione del terreno, come sopra ceduto allo Stato, coll'articolo 1° nonche' ogni altra relativa alla stipulazione del presente atto, come tassa di registro, spesa di originale, copie autentiche, ecc., saranno ad esclusivo carico della Societa' di Navigazione generale italiana, la quale garantisce altresi' la libera proprieta' del terreno cosi' ceduto, salvo il ricordato vincolo enfiteutico (enzel) obbligandosi, in caso contrario, a tener sollevato e indenne lo Stato da qualsiasi molestia, spesa o danno, potessero derivargli dal trasferimento di proprieta' e dal possesso del terreno, che formano oggetto del presente atto.

Testo vigente dal 21 marzo 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-03-10;85~art4 · fonte del testo

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