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Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' nominare, nel territorio dell'altra, Consoli ed Agenti Consolari in tutte le citta', porti e localita' dove essa riterra' utile agli interessi dei suoi sudditi e del suo commercio, e potra' parimente stabilire le circoscrizioni nelle quali si esplichera' la loro competenza.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
