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Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' nominare, nel territorio dell'altra, Consoli ed Agenti Consolari in tutte le citta', porti e localita' dove essa riterra' utile agli interessi dei suoi sudditi e del suo commercio, e potra' parimente stabilire le circoscrizioni nelle quali si esplichera' la loro competenza.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art2 · fonte del testo