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[1]I funzionari ed Agenti Consolari, nelle materie di loro competenza, potranno rivolgersi direttamente alle Autorita' locali della loro circoscrizione per reclamare contro qualsiasi infrazione dei trattati o delle convenzioni vigenti fra i due Paesi e per proteggere i diritti e gl'interessi dei loro nazionali.

[2]Non ottenendo soddisfazione, il Console Generale, ovvero il funzionario consolare fungente da Console Generale, potra', in mancanza di qualsiasi Agente Diplomatico del suo Paese, ricorrere direttamente al Governo dello Stato da cui ha ricevuto l'exequatur.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art20 · fonte del testo