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E' loro ufficio principalmente proteggere e sorvegliare i sudditi dello Stato che li ha nominati, il commercio e la navigazione mercantile dei loro nazionali, ed assumere a questi scopi gli atti amministrativi, gli atti autentici e gli atti dello stato civile che fossero necessari.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art22 · fonte del testo