Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Davanti ai Tribunali dei due Paesi faran fede le copie autentiche dei detti atti, ed i documenti ufficiali emanati dai rispettivi Consoli, quando siano stati debitamente autenticati, legalizzati, muniti di sigillo e sottoposti al bollo e registro secondo la legge del Paese in cui debbono avere esecuzione.
tolto: Lo stesso valga per le traduzioni di atti ufficiali fatte ed autenticate per cura del Consolato.aggiunto: Convenzione-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art24 · fonte del testo