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[1]Davanti ai Tribunali dei due Paesi faran fede le copie autentiche dei detti atti, ed i documenti ufficiali emanati dai rispettivi Consoli, quando siano stati debitamente autenticati, legalizzati, muniti di sigillo e sottoposti al bollo e registro secondo la legge del Paese in cui debbono avere esecuzione.

[2]Lo stesso valga per le traduzioni di atti ufficiali fatte ed autenticate per cura del Consolato.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art24 · fonte del testo