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[1]I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari potranno recarsi personalmente od inviare delegati a bordo dello navi della loro nazione dopo che siano state ammesse in libera pratica; interrogare i capitani e l'equipaggio; esaminare le carte di bordo; ricevere le dichiarazioni sul viaggio, sulla destinazione, sugl'incidenti della navigazione; redigere i manifesti e facilitare il disbrigo delle loro navi; infine accompagnarli davanti ai tribunali e negli uffici amministrativi del Paese, per servir loro da interpreti e da agenti negli affari a cui dovessero attendere o nelle domande da formulare.

[2]E' convenuto che i funzionari dell'ordine giudiziario o gli agenti di dogana non potranno in alcun caso eseguire visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal Console o dal Vice-console della nazione cui le navi stesse appartengono. Dovranno parimente avvertire in tempo i detti Agenti Consolari perche' assistano alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare davanti ai tribunali e nelle amministrazioni locali, per evitare cosi' ogni errore o falsa interpretazione che potesse nuocere all'esatta amministrazione della giustizia.

[3]La citazione diretta a quest'uopo ai Consoli e Vice-consoli indichera' un'ora precisa, e se i Consoli e Vice-consoli trascurassero di recarvisi di persona o di farsi rappresentare da un delegato, si procedera' in loro assenza.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art25 · fonte del testo