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Tuttavia, ciascuna delle Alte Parti Contraenti sara' libera di non ammettere Consoli o Agenti Consolari dell'altra Parte nei territori o nelle localita' che riterra' opportuno, a condizione che non vi autorizzi l'istituzione di Consoli o d'Agenti Consolari di qualsiasi altro Stato.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art3 · fonte del testo