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Ogniqualvolta non vi fossero stipulazioni contrarie fra armatori, noleggiatori ed assicuratori, le avarie in mare sofferte dalle navi dei due Paesi, sia che esse entrino nei porti rispettivi volontariamente o per approdo forzato, saranno regolate dai Consoli Generati, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari della loro nazione, ammenoche' non siano interessati nelle avarie sudditi del Paese in cui risiedono detti Agenti, o quelli di una terza Potenza; in questo caso, e mancando un compromesso amichevole di tutte le Parti interessate, dovranno essere regolate dall'Autorita' locale.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art33 · fonte del testo