Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 58 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: La presenteConvenzione restera' in vigore per 5 anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Restera' in vigore dopo questa data, per tacita riconduzione, fino a tanto che ne' l'una ne l'altra delle Alte Parti Contraenti non l'abbia denunziata, e per 12 mesi ancora dopo che tale denunzia sia stata notificata all'altra da una delle Alte Parti Contraenti.aggiunto: Convenzione-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art38 · fonte del testo