Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 104 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nel caso che sorgesse una contestazione fra le Alti Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione della presenteConvenzione, le Alte Parti Contraenti convengono di rimettersi, per la soluzione di tale contestazione, e nel caso che i negoziati diplomatici direttamente fatti fra di esse non abbiano avuto alcun esito, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia, conformemente alle disposizioni della Convenzione Internazionale del 18 ottobre 1907 per dirimere in via pacifica i conflitti internazionali.
tolto: In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli.
tolto: Fatto in doppio originale a Sofia, il 25 febbraio-10 marzo 1910
tolto: CUCCHI BOASSO. S. PAPRIKOFF.aggiunto: Convenzione-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art39 · fonte del testo