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La presente Convenzione restera' in vigore per 5 anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Restera' in vigore dopo questa data, per tacita riconduzione, fino a tanto che ne' l'una ne l'altra delle Alte Parti Contraenti non l'abbia denunziata, e per 12 mesi ancora dopo che tale denunzia sia stata notificata all'altra da una delle Alte Parti Contraenti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art38 · fonte del testo