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[1]Nel caso che sorgesse una contestazione fra le Alti Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti convengono di rimettersi, per la soluzione di tale contestazione, e nel caso che i negoziati diplomatici direttamente fatti fra di esse non abbiano avuto alcun esito, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia, conformemente alle disposizioni della Convenzione Internazionale del 18 ottobre 1907 per dirimere in via pacifica i conflitti internazionali.

[2]In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli.

[3]Fatto in doppio originale a Sofia, il 25 febbraio-10 marzo 1910

[4]CUCCHI BOASSO. S. PAPRIKOFF.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art39 · fonte del testo