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Per norma generale, ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a concedere all'altra in materia di stabilimento consolare, come per tutto cio' che concerne l'esercizio delle attribuzioni, liberta', poteri, privilegi ed immunita' consolari, il trattamento della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
