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[1]I funzionari e gli Agenti Consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi dall'altra dietro presentazione delle patenti o provvisioni che loro saranno state regolarmente rilasciate.

[2]L'exequatur necessario al libero esercizio delle loro funzioni sara' loro concesso, senza ritardo e senza spese, dall'autorita' competente.

[3]Detto exequatur non potra' essere negato o ritirato da una delle Alte Parti Contraenti senza notificare all'altra i motivi che determinano a suo avviso tale diniego o ritiro.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art5 · fonte del testo