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[1]Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si riserva di nominare, oltre ai funzionari consolari di carriera, Agenti Consolari o Consoli di seconda categoria, scelti fra i propri sudditi, tra quelli dell'altra Parte o di un terzo Stato, che siano residenti e commercianti nelle citta', porti e localita' dell'altra parte.

[2]Tali Agenti Consolari potranno essere nominati dai Consoli di carriera, nei limiti della loro circoscrizione, secondo le leggi e le consuetudini e coll'approvazione dello Stato che li assume. Gli agenti Consolari cosi' nominati, godranno tutti i diritti e le prerogative dei Consoli di carriera, salvo le riserve indicate agli articoli 15 e 16 seguenti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art6 · fonte del testo