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I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti Consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti e provveduti dell'exe-quatur dell'altra Parte, si metteranno subito in rapporti con l'autorita' superiore del luogo di loro residenza, la quale dovra' prendere immediatamente i provvedimenti necessari perche' possano adempiere i doveri del loro ufficio o godere le prerogative, immunita', onori e privilegi che vi sono annessi.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art7 · fonte del testo