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[1]In caso di morte, d'impedimento o d'assenza dei Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari, i cancellieri o segretari saranno ammessi a coprire interinalmente i posti vacanti, a condizione che il loro carattere ufficiale sia stato preventivamente notificato al Ministero degli Affari Esteri del Paese di loro residenza.
[2]Durante il loro interim, tali funzionari godranno tutti i poteri, diritti, prerogative e immunita' stipulate con la presente Convenzione a favore dei titolari degli uffici consolari.
[3]Se un funzionario consolare viene a morire od a sparire senza lasciare un sostituto designato, l'autorita' locale procedera' immediatamente all'apposizione dei suggelli sugli archivi, presenti l'Agente Consolare d'una nazione amica e due sudditi dello Stato cui appartiene il funzionario consolare. Il verbale di tale operazione sara' redatto in doppio esemplare, ed uno di questi sara' trasmesso al Console Generale od al funzionario vicintore. Per far la consegna degli archivi al nuovo funzionario consolare, i suggelli verranno tolti nello stesso modo come furono apposti.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
