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[1]I funzionari ed Agenti Consolari avranno diritto di alzare sulla facciata dell'edifizio in cui trovasi la cancelleria consolare o sulla loro residenza particolare, se non e' da quello distinta, o sulle imbarcazioni su cui salissero nell'esercizio delle loro funzioni, la bandiera e lo stemma del loro Stato rispettivo.

[2]Tale privilegio non conferisce alcun diritto d'asilo ne' all'edifizio consolare, ne' alla residenza particolare del Console, ne' alla sua imbarcazione.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art9 · fonte del testo