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[1]Il ministro delle poste e dei telegrafi, in base alle condizioni dell'art. 16, ha facolta', udito il Comitato pei servizi marittimi, di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre quattro anni (a decorrere dalla data dell'aggiudicazione delle linee) per l'impiego dei piroscafi di nuova costruzione aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad adibire temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.

[2]In tal caso la sovvenzione complessiva attribuita alla linea, sara' ridotta proporzionalmente, secondo la formula seguente:

[3]S'= S-(a+b)

[4]in cui:

[5]S' rappresenta la sovvenzione ridotta;

[6]S rappresenta la sovvenzione normale;

[7]a la ritenuta per deficienza di velocita';

[8]b la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.

[9]Parte di provvedimento in formato grafico delle quali:

[10]V' rappresenta la velocita' effettiva;

[11]V id la velocita' prescritta;

[12]T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;

[13]T id. il tonnellaggio prescritto.

[14]La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art17 · fonte del testo