Art. 42 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari dovranno accordare:
- a)tanto sulle linee interne quanto su quelle internazionali: 1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento;
[2]2° il viaggio gratuito di lª classe e la riduzione del 50 per cento sul vitto ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi.
- b)sulle linee internazionali, il viaggio gratuito, escluso il vitto:
[3]1° a due missionari e due missionarie che si rechino all'estero (in 2ª classe);
[4]2° ai nazionali indigenti dimoranti all'estero che siano inabili al lavoro, oppure rimpatrino per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo di aver prestato servizio militare, in numero di 10 (posti interi in 3ª classe) pei piroscafi che abbiano meno di 1000 tonnellate di stazza netta con l'aumento di uno ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al di sopra delle 1000 fino al numero di 30.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
