Art. 5 (Allegato A)
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[1]La sorveglianza del servizio spetta al ministro delle poste e dei telegrafi che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione della legge e del presente capitolato.
[2]L'ispettorato puo', occorrendo, incaricare i commissari del Governo per missioni temporanee non che per ispezionare i documenti di bordo ed il trattamento dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
