Art. 57 (Allegato A)
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Se i concessionari non adempissero agli obblighi di cui all'articolo 56 o se ostacolassero le indagini che l'ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 5 e dell'art. 56 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato dei servizi marittimi, sara' sospeso il pagamento della sovvenzione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
