Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 63 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel caso di sospensione di una o piu' linee, il Governo del Re avra' facolta' di esigere che uno o piu' o anche tutti i piroscafi addetti alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
