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[1]I concessionari dovranno essere cittadini italiani, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione. Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal ministro delle poste, il quale avra' pero' facolta' di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

[2]Nel caso in cui la ditta o Societa' concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una ditta estera o figliazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potra' dichiarare risoluto il contratto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art78 · fonte del testo

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