Art. 79 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: I concessionari avranno la loro sede od una rappresentanza in Roma, ove avranno il loro domicilio legale per tutti gli effetti del contratto. Essi dovranno avere sedi compartimentali in ogni sede di armamento purche' il tonnellaggio dei piroscafi della linea o delle linee da loro esercitate, inscritte alla detta sede di armamento, raggiunga 40,000 tonnellate lorde, in caso diverso potranno avere un semplice ufficio.aggiunto: Allegato A-art. 79 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art79 · fonte del testo