Art. 79 (Allegato A)
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I concessionari avranno la loro sede od una rappresentanza in Roma, ove avranno il loro domicilio legale per tutti gli effetti del contratto. Essi dovranno avere sedi compartimentali in ogni sede di armamento purche' il tonnellaggio dei piroscafi della linea o delle linee da loro esercitate, inscritte alla detta sede di armamento, raggiunga 40,000 tonnellate lorde, in caso diverso potranno avere un semplice ufficio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
