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La cauzione e' vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilita' incorse cosi dal concessionario come dalle persone cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte, che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvedera', mediante decreto del ministro delle poste, a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo cio', il contratto si intendera' risoluto per colpa del concessionario.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art8 · fonte del testo