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[1]I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nella presente convenzione se non in virtu' di una legge.

[2]I concessionari non potranno, inoltre vendere i piroscafi destinati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza l'autorizzazione del ministro delle poste. Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

[3]Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

[4]E' vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari di linee aggiudicate a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

[5]Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art80 · fonte del testo