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L'appello contro la deliberazione e decisione, che e' sempre provvisoriamente eseguibile, del Comitato pei servizi marittimi, e' prodotto al Collegio arbitrale di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art89 · fonte del testo