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[1]L'abbuono del diritto fisso che le ferrovie dello Stato accordano per le merci a piccola velocita', quando le operazioni di carico o di scarico sono eseguito delle parti, viene ridotto di L. 0.0258 per tonnellata e per operazione.

[2]I diritti fissi spettanti alle dette ferrovie pei trasporti di merci a piccola velocita' sono aumentati di una sovrattassa di L. 0.0515 a tonnellata per le merci delle prime cinque classi e di L. 0.0258 per le merci delle ultime tre classi, tanto in piccole partite, quanto a vagone completo.

[3]I diritti fissi che nelle tariffe gia' sono stati diminuiti delle quote relative alle operazioni di carico e di scarico, perche' obbligatorio per le parti, sono aumentati di L. 0.0258 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico non eseguita dalle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art15 · fonte del testo