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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle che saranno emanate in virtu' dell'art. 1 con le disposizioni delle leggi precedenti in quanto non sieno abrogato ed in quanto non occorra modificarle per i fini del coordinamento.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 aprile 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Nitti - Sacchi - Tedesco - Leonardi-Cattolica.

[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art16 · fonte del testo