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[1]E' stabilito un assegno, pari al 10 per mille della differenza fra le entrate ordinarie dell'esercizio al netto, escluse le eventuali, e le spese ordinarie dell'esercizio al netto, per compensare agenti o gruppi di agenti in occasione di eccezionali trasporti o di servizi faticosi o per benemerenze speciali.

[2]Un altro assegno, pari a 5 per mille della differenza suddetta, e' stabilito per compensare il personale dirigente dei primi sei gradi della tabella graduatoria e di quelli del grado settimo con mansioni di dirigenza assimilabili, in ragiono del contributo all'economia e regolare dell'andamento dell'azienda. Un decimo di tale somma e' lasciato a disposizione del direttore generale per compensare i capi servizio e i funzionari assimilabili.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 23 settembre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art4 · fonte del testo