Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.l. luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.
Abrogato dal 23 settembre 1917
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Articolo abrogato dal d.l. luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.
Abrogato dal 23 settembre 1917
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1911 al 23 settembre 1917. 114 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' stabilito un assegno, pari al 10 per mille della differenza fra le entrate ordinarie dell'esercizio al netto, escluse le eventuali, e le spese ordinarie dell'esercizio al netto, per compensare agenti o gruppi di agenti in occasione di eccezionali trasporti o di servizi faticosi o per benemerenze speciali.
tolto: Un altro assegno, pari a 5 per mille della differenza suddetta, e' stabilito per compensare il personale dirigente dei primi sei gradi della tabella graduatoria e di quelli del grado settimo con mansioni di dirigenza assimilabili, in ragiono del contributo all'economia e regolare dell'andamento dell'azienda. Un decimo di tale somma e' lasciato a disposizione del direttore generale per compensare i capi servizio e i funzionari assimilabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art4 · fonte del testo